Art. 7.
(Pubblicità).

      1. È vietata la promozione commerciale dei prodotti di cui all'articolo 1 su qualsiasi mezzo di comunicazione, inclusi vendita, divulgazione per via elettronica, scritti e audiovisivi.
      2. Non è consentita la pubblicità in ogni sua forma nei punti di vendita, nonché la distribuzione di campioni o di altri omaggi ovvero il ricorso ad altri

 

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sistemi diretti a promuovere la vendita dei prodotti di cui all'articolo 1 direttamente presso il consumatore nella fase del commercio al dettaglio. È altresì proibita la pubblicità dei prodotti di cui al medesimo articolo 1 rivolta ai medici o ad altri operatori sanitari, sia attraverso la pubblicazione su riviste specializzate sia attraverso altri mezzi.
      3. Sono comprese nella fase del commercio al dettaglio, ai sensi del presente articolo, la vendita a domicilio o per corrispondenza, le esposizioni speciali, la concessione di buoni sconto o le vendite sottocosto, le vendite speciali, le vendite promozionali, le vendite abbinate ad altri prodotti diversi da quelli disciplinati dalla presente legge, nonché presentazioni e offerte speciali.